730: detrazioni IRPEF solo se effettuate con sistemi di pagamento tracciabile, stop al contante. Ecco le regole e le eccezioni

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730 – L’obbligo di documentare la tracciabilità delle spese mediche introdotto a partire dal 1° gennaio 2020 sta creando non poche difficoltà operative a professionisti e CAF nella verifica dei documenti per la dichiarazione dei redditi. La stretta sui mezzi di pagamento è stata introdotta nell’ambito della strategia di contrasto all’uso del contante. 

Regole

«Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi», e in altre disposizioni normative, spetta «a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall‘articolo 23 del decreto legislativo 241/1997».

Quindi, la regola riguarda tutte le detrazioni IRPEF al 19% previste dall’articolo 15 del TUIR, o da altre disposizioni di legge. Quindi, ad esempio, mutui, spese sanitarie, spese veterinarie, servizi di interpretariato, spese funebri, spese universitarie, varie spese per i figli (asilo, corsi, palestra), badanti, erogazioni liberali, trasporto pubblico. L’unica novità che la legge ha introdotto riguarda la modalità di pagamento, che deve essere tracciabile, di conseguenza esclude i contanti.

La norma specifica con relative precisioni quali sono le tipologie di pagamenti ammessi: versamenti bancari e postali (bonifici), carte di credito, debito e prepagate, assegni bancari e circolari, e altri sistema di pagamenti. In pratica, sono ammesse tutte le forme di pagamenti diverse dal contante.

Possono invece continuare ad essere pagate in contanti

Come detto, l’unica eccezione è rappresentata dalle spese sanitarie in farmacia, che continuano a essere detraibili anche se vengono pagate in contanti.

In realtà, anche in questo caso ci sono regole precise: sono sempre detraibili solo le spese per i farmaci da banco e per dispositivi medici, indipendentemente dalla modalità di pagamento.

Le prestazioni sanitarie, invece, restano detraibili anche con pagamenti in contanti solo se vengono erogate da strutture pubbliche o accreditate presso il servizio sanitario nazionale.

Mentre invece, una visita privata dallo specialista per esser detraibile deve essere pagata con mezzi tracciabili. Compreso il dentista e l’oculista se lavorano presso studi medici e ambulatori privati.

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