Alunni con disabilità, la Cassazione blinda il PEI

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Un’importanze sentenza della Corte di Cassazione afferma le disposizioni del PEI e condanna le condotte discriminatorie.

In data 8 ottobre, la Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, con ordinanza 25101, ha confermato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva disposto la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere da un Comune ai danni di un minore con autismo iscritto alla Scuola d’infanzia.

La sentenza riafferma con forza il principio secondo il quale non è possibile diminuire le ore di sostegno stabilite dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Se ciò accade, si lede il diritto allo studio ed alla pari opportunità, con palese discriminazione.

Il PEI, come definito dall’art. 12 della L. 104/92 e dal Dpcm 185/06 – Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap – obbliga l’amministrazione scolastica a garantire agli alunni con disabilità il supporto per il numero di ore programmato: una volta che il PEI sia stato elaborato, l’amministrazione ha il dovere di assicurarne la concreta attuazione.

L’ordinanza riguarda il ricorso presentato da un genitore al Tribunale di Caltanissetta, nel quale egli chiedeva che venisse disposta la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune nei confronti del figlio minore. Il bambino, con autismo ed iscritto alla Scuola dell’infanzia, aveva diritto ad un assistente alla comunicazione per 22 ore settimanali. Il Comune, però, aveva disposto 10 ore settimanali di assistenza, a fronte delle 22 individuate dal piano (così nel testo) dinamico funzionale relativo all’alunno.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, secondo cui sulla controversia avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice amministrativo, il Supremo Collegio ha ribadito l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l’accertamento della sussistenza di un comportamento discriminatorio a danno di un disabile, nella fattispecie ritenuta indiretta. In base alla L. 67/06, infatti, si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone e certamente la riduzione delle ore ha messo il minore in una posizione di svantaggio rispetto ad altri alunni.

Le Sezioni Unite sono giunte a tale decisione dando continuità alla propria giurisprudenza in materia, secondo la quale il PEI obbliga, ai sensi dell’art. 12 della L. 104/92, l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili. Ciò vale anche nella Scuola dell’infanzia, anche se non fa parte della scuola dell’obbligo. La formalizzazione del PEI determina il sorgere dell’obbligo dell’amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato.

Il dirigente scolastico deve perciò attribuire a ciascun alunno disabile il numero di ore di sostegno che corrisponda a quello stabilito nel GLO (GLHO), dal quale non si può discostare.

E’ disponibile in rete un modello di intervento e di segnalazione del mancato rispetto di tali disposizioni, suffragate dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. (Disabili. Com)

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