Arriva il Reddito di emergenza (REM). Ecco i requisiti

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Finalmente è arrivato un provvedimento tanto atteso, ieri l’annuncio del Presidente Conte: ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza.

Le domande per il Rem dovranno essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote

A CHI SPETTA

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’ammontare delle soglie previste per la determinazione del REM (da 400 a 800€)

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),

d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

REDDITO DI CITTADINANZA E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

a)essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti per la determinazione del REM

c) essere percettori di reddito di cittadinanza, ed altre misure aventi finalità analoghe

Non hanno altresì diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:

a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,

b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;

determinazione importo

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Come si richiede

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale che stipuleranno di una convenzione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,

Verifiche e sanzioni

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate nelle modalità previste ai fini ISEE.

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente

Giorgio Lecis

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