Comune di Oristano, nuova ordinanza sindacale per l’emergenza coronavirus in città

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Il sindaco Andrea Lutzu, oggi ha emanato l’ordinanza sindacale n. 12, ad integrazione di quella n. 11 del 3 aprile scorso, con le ulteriori misure di contrasto, diffusione e propagazione del contagio da Covid – 19. Eccone il testo integrale:

Dato atto che l’articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di cui all’articolo 1, comma 1, del DPCM dell’8 marzo 2020 che, in particolare, dispone in ordine agli spostamenti delle persone.
Visto il DPCM del 11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus.
Rilevata l’efficacia delle suddette disposizioni anche alla luce del DPCM dell’11 marzo 2020.
Evidenziato che la comunità scientifica italiana, partendo dall’assunto che è urgente adottare misure stringenti per frenare la pandemia in tutti paesi colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di tutto il mondo affinché invitino i governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per contrastare la diffusione del Covid-19.
Tenuto conto che anche secondo il Consiglio di Stato l’applicazione del principio di precauzione comporta che l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione rispetto al consolidamento delle situazioni pregiudizievoli e critiche.
Visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Visto il DPCM del 1 aprile 2020 che estende fino al 13 aprile le misure restrittive previste per il contenimento del contagio da COVID-19.
Richiamata l’ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute il quale, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario adottare sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.
Visto lo Statuto Comunale.
Considerato che dal 21 marzo 2020 la situazione si è ulteriormente aggravata con un aumento esponenziale dei casi di contagio da Covid-19 che sono, ad oggi, aumentati di oltre il 100% sull’intero territorio comunale .
Rilevate le condizioni di urgenza relative all’improcrastinabile necessità di provvedere alla cura e tutela della salute pubblica.
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 9 del 21 marzo 2020.
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 11 del 03/04/2020 che disponeva, tra l’altro, la chiusura la domenica delle attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e dei distributori di carburante.
Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 18 del 07/04/2020 recante:
“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica
da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale, tra l’altro, fatte salve le farmacie e le parafarmacie, si vieta l’apertura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11/03/2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di
cui all’anzidetto DPCM dell’11/03/2020.
Valutato che il rischio di assembramento presso le strutture di vendita di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 17 del 04/04/2020 per le giornate di
domenica può ravvisarsi anche nelle giornate festive ed in particolare nella giornata di Lunedì 13 Aprile 2020, tradizionalmente celebrata come Pasquetta.
Ritenuto dover disporre pertanto, con estrema urgenza, la chiusura delle attività commerciali di
cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e dei distributori di carburante, oltre che nella giornata di domenica 12 Aprile 2020,
anche nella giornata di Lunedì 13 Aprile 2020, al fine di sostenere le misure di contenimento sociale durante le feste di Pasqua e Pasquetta allo scopo di prevenire eventuali ulteriori occasioni di affollamento a tutela della salute pubblica in tutto il territorio comunale.
Ritenuto pertanto dover integrare la propria precedente ordinanza n. 11 del 03/04/2020 sopra richiamata.
ORDINA:

  1. Con decorrenza immediata e fino al 13/04/2020, su tutto il territorio comunale di Oristano è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate
    esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  2. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle
    persone, per il tempo strettamente indispensabile e comunque percorrendo il più breve
    tragitto dalla propria residenza, domicilio o dimora.
  3. Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
    a. spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
    b. nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti
    allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
  4. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consenti gli
    spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria
    abitazione principale; solo per un breve periodo di tempo e, in ogni caso, con il rispetto di
    una distanza interpersonale di almeno 1,0 metri e senza creare assembramenti.
  5. Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar,
    tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal
    D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l’obbligo della sospensione immediata delle tipologie di
    gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new
    slot, gratta e vinci, 10 e lotto).
  6. Le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e dei distributori di carburante saranno chiuse nelle giornate di domenica 12 Aprile 2020 (Pasqua) e di Lunedì 13 Aprile (Pasquetta).
  7. È consentito il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  8. A chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 conformemente a quanto stabilito nell’art. 3 del predetto decreto.
  9. Di demandare alla Polizia Municipale il controllo del rispetto della presente ordinanza.
  10. Di trasmettere la presente ordinanza tramite pec al Prefetto di Oristano, Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per i seguiti di competenza in ordine alla sua esecuzione.
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