Due nuove ordinanze del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, chiariscono le regole per arrivare nell’isola fino al 15 giugno 2021. Sardegna che dal 31 maggio prossimo sarà zona bianca, senza coprifuoco.
Nell’ordinanza n. 18. si legge che, resta l’obbligo per i passeggeri di registrarsi nella piattaforma Sardegna Sicura e “i passeggeri che non sono ancora in possesso della certificazione verde possono dare atto:
-A) dell’avvenuta vaccinazione. Per avvenuta vaccinazione si intende il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per il soggetto interessato o per il tipo di vaccino somministrato. Detta certificazione ha validità di 9 mesi dalla somministrazione della seconda dose
– B) che sono trascorsi 15 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino. Detta certificazione è valida fino alla somministrazione della seconda dose prevista per il completamento del ciclo vaccinale
C) dell’avvenuta guarigione dall’infezione SARS-COV-2, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. La certificazione ha durata di 6 mesi
– D) della sottoposizione all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo per covid-19 e/o sottoposizione all’esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza.
Per quanto riguarda i proprietari di seconde case non residenti in Sardegna, l’ordinanza del 17 marzo scorso viene prorogata sino al 15 giugno ma cessano di avere efficacia gli articolo che disponevano che l’accesso era “consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute”.
L’ordinanza n.19:
ART.1) L’ordinanza n.9 del 17 marzo 2021, già prorogata con ordinanze n.13 del 6 aprile
2021, n.15 del 30 aprile 2021 e 17 del 14 maggio 2021, è prorogata fino al 15
giugno 2021 – fatta eccezione per gli articoli 1), 2) e 3) che cessano di avere
efficacia – salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni, anche di segno
contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della
curva di diffusione del virus.
ART.2) All’art.4 dell’ordinanza n. 9 del 17 marzo 2021, dopo le parole “disponendo idonee
misure di monitoraggio e controllo” è aggiunto il seguente inciso “a campione”;
ART.3) L’art.5 dell’Ordinanza n.9 del 17 marzo 2021 è così sostituito:
I passeggeri che, in attuazione dell’art.4 dell’Ordinanza n.5/2021, e come
modificato dall’art.2 dell’Ordinanza n.18/2021, si sono sottoposti al tampone
molecolare o antigenico entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, devono
dare atto dall’avvenuto adempimento attraverso la piattaforma di cui all’art.1 della
medesima ordinanza.