Dal 2019 obbligo della fattura elettronica anche per gli agricoltori

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Dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso i privati, siano questi

titolari di partita Iva o semplici consumatori finali; L’obbligo riguarda anche i produttori agricoli.

Che cos’è la fattura elettronica

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Non si tratta quindi di scansionare un prodotto cartaceo, ma di produrre, con un apposito programma, un file digitale chiamato Xml: questo file contiene tutte le informazioni e i dati della fattura verificabili ai fini dei controlli previsti dalla legge.

La fattura elettronica è quindi un nuovo modo di documentare le operazioni di acquisto e di vendita. A differenza della classica fattura, un documento, generalmente cartaceo, compilato a mano oppure con l’aiuto di un computer, la fattura elettronica assume connotati di immaterialità, in quanto si tratta di un file che viene trasmesso mediante il canale internet e segue procedure ben precise. La fattura elettronica, poi, può anche essere convertita in un documento stampabile, ma la fattura vera e propria rimane costituita da un file gestibile tramite computer od altri dispositivi informatici quali smartphone o tablet.

La procedura da seguire

La fatturazione elettronica tra privati funzionerà secondo lo stesso schema già seguito per la fatturazione tra privati e pubblica amministrazione. Il soggetto che emette la fattura deve apporre la firma elettronica qualificata, necessaria per garantire, oltre alla propria identità, l’integrità delle informazioni. Il certificato di firma qualificata deve essere richiesto dal soggetto interessato a uno certificatori indicati nell’elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it).

Il Sistema di interscambio (Sdi) è l’infrastruttura gestita dalle Entrate che permette la trasmissione delle fatture elettroniche che, quindi, vanno inviate attraverso lo Sdi (Pec; via web; Web service; Protocollo Ftp; Porta di dominio). Per la trasmissione via Pec e l’invio via web non è necessario accreditarsi presso il Sistema di interscambio: è sufficiente possedere una casella di posta elettronica certificata, disporre di una Carta nazionale dei Servizi, o essere registrati ai canali Entratel e Fisconline per l’accesso ai servizi delle Entrate. Il fornitore può emettere e trasmettere la fattura elettronica autonomamente, o servirsi degli intermediari autorizzati: organizzazioni professionali, banche, Poste, commercialisti, imprese del settore Ict, che possono provvedere anche all’archiviazione sostitutiva (entro 15 gg deve essere completato il processo di conservazione sostitutiva con firma digitale e marca temporale).

Le sanzioni

I soggetti passivi IVA, tra cui le imprese agricole, potranno avvalersi di intermediari per la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Anche le imprese agricole esonerate dall’emissione di fattura saranno comunque interessate da queste nuove disposizioni, in quanto l’autofattura sarà emessa dall’acquirente in formato elettronico. La mancata emissione di fattura in formato elettronico risulterà come omessa e sarà quindi soggetta a sanzione per un cifra corrispondente al 90-180% dell’IVA. L’acquirente che non riceve la fattura entro quattro mesi dall’acquisto può evitare la sanzione emettendo autofattura in formato elettronico. La conservazione delle fatture sarà invece assolta mediante la trasmissione con il SDI.

Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che, insieme alla fattura elettronica emessa nei confronti di questi soggetti, dovrà essere annessa una copia in formato analogico (cartaceo) da mettere a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

Giorgio Lecis

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