Dal 2022 l’assegno unico universale sostituirà le detrazioni e le altre misure erogate attualmente alle famiglie

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È stato approvato in consiglio dei ministri, il decreto attuativo sull’assegno universale di cui alla legge 1 aprile 2021 n. 46 (art. 2).

Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle commissioni competenti delle Camere per il parere, prima del via libera definitivo.

Una volta ottenuto il via libera, si ritiene che le domande di assegno unico, potranno essere presentate all’Inps a decorrere dal primo gennaio 2022.

QUINDI, dal 1° marzo 2022, salvo eventuali modifiche, sarà erogato alle famiglie l’assegno unico e universale per i figli a carico

I requistiti

Il beneficio economico sarà attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo;

verrà corrisposto ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo stesso e in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

per ogni figlio minorenne a carico,

per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad un determinato importo annuale (art. 2 lett. b) legge del 01/04/2021 n. 46); sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

svolga il servizio civile universale;

per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Ulteriore condizione necessaria, per l’erogazione dell’assegno unico, è che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 

b sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

c sia residente e domiciliato in Italia;

d sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Criteri per la determinazione dell’assegno

L’assegno unico andrà a sostituire altre sei attuali misure erogate alle famiglie

e specificatamente:

le detrazioni Irpef sui figli a carico;

gli assegni al nucleo per figli minori;

Le detrazioni per le famiglie numerose;

il Bonus Bebè;

il premio alla nascita;

il fondo natalità per le garanzie sui prestiti.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Principali regole

Spetta dal 7 ° mese di gravidanza fino a 21 anni del figlio, se il figlio sarà ancora a carico, con possibile corresponsione dell’importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede. L’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza,

ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell’ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza

Importi spettanti

Per ciascun figlio minorenne

 è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio successivo al secondo

 è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio con disabilità minorenne

 è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età

 è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 50 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni

 è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per le madri di età inferiore a 21 anni

 è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro

 è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

A decorrere dall’anno 2022

 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Sono previste inoltre delle MAGGIORAZIONI:

per le famiglie particolarmente numerose

 100 euro;

per le mamme di età inferiore a 21 anni

 20 euro;

per famiglie in cui entrambi i genitori lavorano

 per fasce di reddito a partire da 30 euro.

Sono previste delle differenziazioni per figli DISABILI:

Gli assegni non sono differenziati sulla base dell’ISEE ma per grado di disabilità:

Minori non autosufficienti

 100 euro;

Minori con disabilità grave

 95 euro;

Minori con disabilità media

 90 euro;

Maggiorenne under 21disabile

 50 euro.

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