Decreto sicurezza, Regione Sardegna presenta ricorso: governo infrange la Costituzione e l’Autonomia sarda

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Cagliari. La Regione Sardegna, in stretto coordinamento con altre Regioni italiane, presenta ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto Sicurezza (convertito in Legge n. 132). Lo ha deciso oggi la Giunta approvando una delibera proposta dalla Presidenza in cui si contesta la violazione di importanti precetti costituzionali e dello Statuto della Sardegna, rilevando al contempo la violazione di diritti dei cittadini, costituzionalmente riconosciuti.

La Giunta ritiene infatti che il decreto Sicurezza nasca da presupposti errati e stia danneggiando seriamente un sistema di accoglienza dei richiedenti asilo faticosamente costruito in questi anni grazie alla proficua sinergia di Regione, Comuni e Prefetture.

La Sardegna si sta muovendo in raccordo con altre Regioni: Umbria, Toscana e Piemonte in primis, perché ritiene che il decreto poi diventato legge generi insicurezza e crei gravi problemi ai Comuni chiamati a gestire le conseguenze provocate dalla sua applicazione.

IL RICORSO. La violazione della Costituzione parte, in primo luogo, dall’art. 28 che concerne attribuzioni di diretta spettanza regionale, poiché l’ordinamento degli enti locali è materia di competenza regionale esclusiva per la Regione Autonoma della Sardegna in virtù dell’art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto. Il Decreto, infatti, prevede poteri straordinari in capo al Prefetto, per il Commissariamento degli Enti Locali, violando, quindi gravemente l’Autonomia Regionale Sarda. Tali poteri risultano inoltre avulsi dal contesto dello stesso Decreto Sicurezza, e generici nelle motivazioni. Il ricorso evidenzia inoltre la grave lesione dei diritti di autonomia, nello stabilire norme (art. 1,12 e 13 appunto) che, riformando i criteri della protezione umanitaria e delle conseguenti tutele legate all’assistenza, all’integrazione ed al riconoscimento anagrafico, violano gravemente diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini stranieri, incidendo impropriamente nella normativa regionale legata in particolare all’assistenza, all’istruzione, al lavoro. Nello specifico, benché l’art. 117, comma 2, lett. b) e h), della Costituzione, ricomprenda la materia “immigrazione” e la materia “ordine pubblico e sicurezza” tra quelle assegnate alla competenza esclusiva dello Stato, la stessa Costituzione, all’art. 118, comma 3, riconosce esplicitamente l’esistenza di un profondo legame fra queste materie e quelle di competenza concorrente, affidate (anche) alla cura delle Regioni, dove recita: “La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117 […]”. Ciò equivale a dare atto dell’intreccio di competenze fra queste due materie e quelle di competenza regionale. Nel caso della Regione Autonoma della Sardegna sono coinvolte le competenze statutarie sia di tipo esclusivo (“polizia locale urbana e rurale” ex art. 3, comma 1 dello Statuto) che concorrente; competenze che, concretamente, la Regione Sardegna ha puntualmente esercitato.

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