Esonero contributivo vincolato alla regolarità del DURC

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Con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, l’INPS, per gli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ha comunicato il differimento del versamento avente scadenza originaria il 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, al fine di fornire ulteriori specifiche indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto nella Legge di Bilancio 2021.


Le condizioni richieste per l’accesso all’esonero, previsto per una sola Gestione e relativo ai soli contributi previdenziali dovuti per il 2021 (con esclusione di qualsiasi contribuzione integrativa e dei premi dovuti a INAIL) e la cui disciplina sarà definita con decreto interministeriale in fase di emanazione, sono:


• per gli iscritti che abbiano avviato l’attività entro il 2019: calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore a 50.000 euro.
I limiti reddituali non sono applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020;


• assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità);


possesso di un Durc on line (regolare) in corso di validità.

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