Fisco. Comunicazione trimestrale delle fatture: esentati agricoltori (montani) sotto i 7000 euro v.a.

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 Il D.L. 193/2016 convertito in Legge n,225/2016 ha introdotto importanti novità per gli adempimenti fiscali ed in particolare per il settore agricolo.
Tra le novità di maggiore rilievo c’è la trasformazione dello “Spesometro” che, da comunicazione annuale, diventa un elenco trimestrale analitico dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute.

In particolare la nuova formulazione dell’articolo 21 applicabile dal 1°gennaio 2017, dispone che i soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione dello “Spesometro” su base annuale, dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di tutte le fatture ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali e le note di variazione in aumento e in diminuzione.

Dal tenore letterale della norma, sono obbligati all’invio telematico dei dati delle fatture, tutti i soggetti passivi IVA (persone fisiche o giuridiche) indipendentemente, dal tipo di attività, dalle dimensioni e dal regime IVA adottato, fatta eccezione per gli agricoltori, in regime di esonero (di cui all’art. 34, comma 6 del D.P.R. n.633/72) situati nelle zone montane di cui all’art.9 del D.P.R. n. 601/73. Nulla si dice invece per i soggetti passivi IVA non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (es. soggetti che effettuano solo operazioni esenti, i contribuenti minimi e forfetari, ecc.), alcuni dei quali erano tra l’altro anche esonerati dallo “Spesometro” annuale come per esempio i contribuenti minimi, gli operatori finanziari (banche, assicurazioni, finanziarie) limitatamente alle operazioni esenti, gli operatori che svolgono attività di locazione/noleggio di veicoli, ecc. Si aspettano chiarimenti al riguardo.

I dati da comunicare, in forma analitica, secondo modalità che saranno stabilite in dettaglio con successivo provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate dovranno comprendere almeno i seguenti elementi:

i dati identificativi delle parti dell’operazione;

la data ed il numero della fattura; 

la base imponibile, l’aliquota IVA e relativa imposta; 

la tipologia di operazione.

L’invio dovrà essere effettuato a regime, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per il secondo trimestre (aprile, maggio e giugno) che dovrà essere comunicato telematicamente entro il 16 settembre anziché il 31 agosto.
In via eccezionale la prima comunicazione dei dati delle fatture attive e passive relativa al 2017, avrà carattere semestrale.
In pratica la prima scadenza dell’invio telematico dei dati delle fatture sarà fissata per il 25 luglio 2017.
Si riportano di seguito le tabelle riepilogative relative all’anno 2017 (primo anno di applicazione del nuovo adempimento) e al successivo 2018 (anno a partire dal quale le scadenze vanno a regime).

Tabelle periodicità della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Periodicità comunicazione fatture attive e passive relative all’anno 2017 Scadenza                                                          
Gennaio-Giugno 2017 25 Luglio 2017
Luglio-Settembre 2017 30 Novembre 2017
Ottobre-Dicembre 2017 28 Febbraio 2018
Periodicità trimestrale comunicazione  fatture relative all’anno 2018 Scadenza                              
Gennaio-Marzo 2018 31 Maggio 2018
Aprile-Giugno 2018 16 Settembre 2018
Luglio-Settembre 2018 30 Novembre 2018
Ottobre-Dicembre 2018 28 Febbraio 2019

Giorgio Lecis

 

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