Forfettari ed srl novità ancora fumose nel maxiemendamento

0 0
Read Time:3 Minute, 41 Second

Il maxiemendamento del Governo alla legge di Bilancio 2019 ha allargato nuovamente i “confini” del nuovo regime forfetario dopo che la disposizione originaria ne aveva ristretto il campo.

La prima formulazione della disposizione contenuta nella legge di Bilancio del 2019 ha esteso la predetta causa ostativa anche per il possesso di quote di partecipazione in srl non trasparenti. La disposizione, se fosse stata confermata, avrebbe determinato la fuori uscita dal regime forfetario di numerosi contribuenti altrimenti costretti a cedere le quote di partecipazione possedute.

La formulazione originaria della Legge di bilancio 2019
La prima versione della nuova disposizione contenuta nella legge di Bilancio prevedeva, come detto, l’introduzione di una nuova condizione che avrebbe impedito l’accesso al nuovo regime forfetario a numerosi soggetti. Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società a responsabilità limitata, non avrebbero potuto determinare il reddito secondo criteri di tipo forfetario. I contribuenti che già si avvalgono del predetto regime sarebbero stati di fatto obbligati ad uscirne con decorrenza dall’inizio del prossimo anno. La nuova disposizione, ora modificata a seguito del maxiemendamento, faceva riferimento alle quote di partecipazione di tutte le società a responsabilità limitata, quindi anche quelle che non si avvalgono del regime di trasparenza previsto dall’art. 116 del TUIR.

I contribuenti già iniziavano ad interrogarsi quando avrebbe potuto considerarsi verificata la condizione rappresentata dal possesso di una partecipazione in una srl contemporaneamente all’esercizio dell’attività di impresa o professionale in regime forfetario. In tale ipotesi, come anticipato, i contribuenti sarebbero stati obbligati ad uscire (o a non entrare affatto) dal regime forfetario.

Il maxiemendamento
Il maxiemendamento ha distinto il possesso di partecipazioni in società di persone rispetto al possesso di quote in società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda il possesso di quote di partecipazione in società di persone è irrilevante la percentuale della partecipazione posseduta, come pure è irrilevante l’attività svolta dalla società partecipata. La disposizione prevede che non possono accedere al regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari di cui all’art. 5” del TUIR.

La seconda parte della disposizione risulta modificata sia con riferimento alla norma attualmente in vigore, sia con riferimento alla prima formulazione della disposizione contenuta nella legge di Bilancio in approvazione ed ora ancora modificata.

Secondo il testo normativo novellato, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, “controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. 

Ad esempio, se il contribuente possiede una quota di partecipazione del 5%, la circostanza non impedirà l’accesso al regime forfetario. La nuova previsione dovrebbe riguardare tutte le società a responsabilità limitata indipendentemente se le stesse si siano o meno avvalse del regime di trasparenza ex art. 116 del TUIR. La condizione, rappresentata dal controllo diretto o indiretto, dovrà essere chiarita dall’Agenzia delle entrate rappresentando uno dei due presupposti essenziali affinchè l’accesso al regime forfetario sia precluso. La seconda condizione che deve essere contemporaneamente verificata riguarda la tipologia di attività svolta nella forma societaria. Se l’attività è la medesima del contribuente che opera individualmente, non sarà possibile fruire del regime forfetario. La disposizione, però, è molto più sfumata non facendo riferimento alla coincidenza delle due attività, ma molto più genericamente alla riconducibilità dell’attività esercitata nella forma societaria a quella svolta individualmente.

A nostro parere non potrà fruire del regime forfettario chi detiene quote o partecipa a società che in qualche modo siano riconducibili all’attività svolta per esempio un commercialista che affida la contabilità dei propri clienti ad un centro di elaborazione dati di cui detiene quote o partecipazioni dovrebbe essere escluso dal regime forfetario essendo la tenuta della contabilità un’attività propria, seppur non riservata, di chi svolge l’attività di commercialista. Diverso è il caso di un geometra o di uno stesso commercialista che detiene una quota in una srl di famiglia che magari si occupa di vendita di scarpe, in questo caso ovviamente il professionista in questione potrà accedere al regime forfettario. Questo è quello che si evince ma che dovrà comunque essere ulteriormente chiarito, dopo che la disposizione sarà stata definitivamente approvata, dall’Agenzia delle entrate.

print

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *