Foto su Facebook, le regole per non finire nei guai

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Con la diffusione dei social network è sempre più facile per tutti condividere le proprie foto sul web. A chi non è mai successo di ritrovarsi con gli amici, adnare ade una festa o partecipare ad un evento, scattarsi una foto e poi pubblicarla su Facebook?

Un’azione quasi automatica che spesso viene realizzata senza pensarci ma che potrebbe avere delle conseguenze negative, addirittura risvolti penalistici molto rilevanti. Ecco quali sono i rischi cui va incontro chi pubblica una foto sul web.

PUBBLICAZIONE FOTO: LA NORMATIVA

L’ articolo 167 del codice privacy  prevede il reato di illecita diffusione dei dati personali. Quando si verifica? La legge, in particolare, individua due diverse ipotesi:

1) Una prima condotta, punita con la reclusione da sei a diciotto mesi, si realizza in caso di trattamento illecito dei dati personali dal quale derivi un danno al titolare. Si configura un trattamento illecito ogni volta in cui manca il consenso espresso da parte del titolare dei dati personali;praticamente il consenso scritto

2) Una diversa condotta, conseguente rispetto alla prima, punita con la reclusione da sei a ventiquattro mesi, è realizzata attraverso la comunicazione o diffusione dei dati che sono stati trattati illecitamente. Ciò che rileva è aver portato soggetti non determinati a conoscenza dei dati personali, in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione. Non rileva in alcun modo invece l’eventuale danno subito.

PUBBLICAZIONE FOTO: LE REGOLE DA SEGUIRE

Quali sono quindi le regole per non finire nei guai dopo aver pubblicato una foto sui social? E’ importante sapere che viene punito colui che non rispetta le disposizioni dettate in materia di trattamento dei dati personali al fine di trarre per sé o per altri un profitto o di recare un danno ad altri. Dunque un tale comportamento, per essere penalmente rilevante, deve essere caratterizzato da dolo specifico che consiste nell’aver posto in essere il comportamento con lo scopo specifico di trarre profitto o arrecare un danno ad altri.

Non è quindi prevista la reclusione per ogni violazione del trattamento dei dati personali. Ad esempio, non è sufficiente il semplice disappunto del soggetto che vede una sua foto o alcuni suoi dati personali diffusi senza aver dato il proprio consenso. Inoltre, il danno rilevante ai fini della configurabilità del reato non è soltanto quello derivato al titolare dei dati trattati, ma anche quello subito da soggetti terzi come conseguenza dell’illecito trattamento.

PUBBLICAZIONE FOTO: SE IL SOGGETTO SONO I BAMBINI

Ogni genitore ha il diritto di pubblicare una foto del proprio figlio sui social network, tuttavia è importante essere consapevoli che questo può esporre a rischi, decisamente più pericolosi, rispetto alla semplice mancanza del consenso che può verificarsi quando si tratta di foto che ritraggono persone maggiorenni.

La scelta delle amicizie virtuali, inoltre, non limita il numero delle persone che possono vedere la foto pubblicata e, una volta che il file è stato caricato sul social, è possibile salvarlo e utilizzarlo.

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