Mascherine. Da venerdì stop all’aperto, da aprile anche al chiuso

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 L’Italia riapre. Con la discesa della curva che induce ad essere ottimisti, da venerdì, in tutto il Paese, sarà tolto l’obbligo di mascherina all’aperto. Resta l’obbligo di portarla con sé e indossarla in caso di assembramenti.

ORDINANZA del Ministero della Salute:

Art. 1

  1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di
    protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
  2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli
    sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre
    con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino
    assembramenti o affollamenti.
  3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che
    devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
    c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
  4. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
    di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in
    ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,
    amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o
    aperti al pubblico.
  5. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili
    esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
  6. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di
    protezione dal contagio.
    Art. 2
  7. La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
  8. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle
    Province autonome di Trento e di Bolzano
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