Ordinanza dirigenziale per i mercati di Oristano

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Il dirigente del Comune di Oristano Giuseppe Pinna, in cui si dice chiaramente che a far data da oggi 20 maggio 2020 e fino a nuovo provvedimento, lo svolgimento delle attività dei mercati civici di via Costa e di via Cimarosa, del mercato rionale di piazza Abis, nonché di ogni altra postazione concessa per l’esercizio del commercio su area pubblica, si svolgano con le seguenti modalità:
Regolamentazione Mercato all’aperto Piazza Abis
Premessa: considerata la tipologia all’aperto, la conformazione dell’area e la frequentazione del mercato non si ritiene necessario differenziare i percorsi di entrata e di uscita così come non si ritiene dover contingentare l’accesso.
L’assembramento può essere evitato limitando le persone che possono accedere al banco di vendita in funzione dello sviluppo lineare del fronte di posteggio assegnato. Si ritiene inoltre che la garanzia del corretto accesso e del rispetto del divieto assembramento possa essere raggiunto mediante il controllo del mercato da parte del personale appositamente incaricato dal
Comune.
Nelle operazioni di vendita si applicano le seguenti disposizioni:
1) è fatto obbligo alla clientela di indossare la mascherina durante le operazioni di acquisto;
2) in tutte le attività di vendita dovrà essere mantenuta la distanza
interpersonale di almeno un metro;
3) l’accesso ai posteggi potrà avvenire massimo due clienti per volta in caso di posteggi con lunghezza del fronte di 6 metri lineari e di tre clienti per volta in caso di posteggi con fronte di 8 metri lineari sempre che il numero di addetti alla vendita sia in numero almeno pari ai clienti da servire;
4) è fatto divieto da parte della clientela di manipolare prodotti alimentari salvo che il venditore non metta a disposizione appositi guanti usa e getta, il titolare del posteggio dovrà in questo caso posizionare apposito contenitore per la raccolta degli stessi dopo l’utilizzo;
5) il titolare di ogni posteggio dovrà affiggere ben visibili appositi avvisi che richiamino la clientela al rispetto dei punti da 1) a 4) secondo i modelli allegati.
Ulteriori misure a carico del titolare di posteggio:
1) si dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle
attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
2) è fatto obbligo di utilizzo della mascherina da parte di tutto il personale addetto alla vendita. L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3) in ogni posteggio devono essere resi disponibili per la clientela appositi prodotti igienizzanti per le mani;
4) è fatto obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
5) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
6) è fatto divieto di vendita di beni usati (abbigliamento e calzature).
Regolamentazione mercato civico di via Costa
Premessa: considerata la tipologia al chiuso, la conformazione e la
frequentazione del mercato non si ritiene necessario differenziare i percorsi di entrata e di uscita. Si ritiene che l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte della clientela, unitamente all’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di un metro, sia precauzione sufficiente per garantire elevati livelli di sicurezza.
Come ulteriore misura si ritiene di limitare l’accesso ad un massimo di tre persone per ogni banco di vendita aperto. Quindi considerato che attualmente esercitano cinque operatori potranno accedere contemporaneamente al mercato 15 clienti. Il rispetto di detta prescrizione potrà essere garantito mediante il controllo del mercato da parte del personale appositamente incaricato dal Comune.
Nelle operazioni di vendita si applicano le seguenti disposizioni:
1) è fatto obbligo alla clientela di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del mercato;
2) in tutte le attività di vendita dovrà essere mantenuta la distanza
interpersonale di almeno un metro;
3) l’accesso ai box potrà avvenire massimo due clienti sempre che il numero di addetti alla vendita sia in numero almeno pari ai clienti da servire;
4) è fatto divieto da parte della clientela di manipolare prodotti alimentari salvo che il venditore non metta a disposizione appositi guanti usa e getta, il titolare del posteggio dovrà in questo caso posizionare apposito contenitore per la raccolta degli stessi dopo l’utilizzo;
5) il titolare di ogni box dovrà affiggere ben visibili appositi avvisi che
richiamino la clientela al rispetto dei punti da 1) a 4) secondo i modelli allegati.
Ulteriori misure a carico del titolare di posteggio:
1) si dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle
attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
2) è fatto obbligo di utilizzo della mascherina da parte di tutto il personale addetto alla vendita. L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3) in ogni box devono essere resi disponibili per la clientela appositi prodotti igienizzanti per le mani;
4) è fatto obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
Regolamentazione mercato civico di via Cimarosa
Premessa: considerata la tipologia al chiuso, la conformazione e la
frequentazione del mercato non si ritiene necessario differenziare i percorsi di entrata e di uscita. Si ritiene che l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte della clientela, unitamente all’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di un metro, sia precauzione sufficiente per garantire elevati livelli di sicurezza.
Come ulteriore misura si ritiene, considerata la ristrettezza delle corsie di passaggio, di limitare l’accesso ad un massimo di 1,5 persone per ogni banco di vendita aperto. Quindi, considerato che attualmente esercitano 18 operatori, potranno accedere contemporaneamente al mercato 27 clienti. Il rispetto di detta prescrizione potrà essere garantito mediante il controllo del
mercato da parte del personale appositamente incaricato dal Comune.
Nelle operazioni di vendita si applicano le seguenti disposizioni:
1) è fatto obbligo alla clientela di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del mercato;
2) in tutte le attività di vendita dovrà essere mantenuta la distanza
interpersonale di almeno un metro;
3) l’accesso ai box potrà avvenire massimo due clienti sempreché il numero di addetti alla vendita sia in numero almeno pari ai clienti da servire;
4) è fatto divieto da parte della clientela di manipolare prodotti alimentari salvo che il venditore non metta a disposizione appositi guanti usa e getta, il titolare del posteggio dovrà in questo caso posizionare apposito contenitore per la raccolta degli stessi dopo l’utilizzo;
5) il titolare di ogni box dovrà affiggere ben visibili appositi avvisi che
richiamino la clientela al rispetto dei punti da 1) a 4) secondo i modelli allegati.
Ulteriori misure a carico del titolare di posteggio:
1) si dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle
attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
2) è fatto obbligo di utilizzo della mascherina da parte di tutto il personale addetto alla vendita. L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3) in ogni box devono essere resi disponibili per la clientela appositi prodotti igienizzanti per le mani;
4) è fatto obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
Ulteriori misure a carico del Comune
Ove non si sia già provveduto dovranno essere installati appositi dispenser di prodotti igienizzanti per le mani agli ingressi dei mercati di via Costa e di via Cimarosa nonché all’ingresso dei bagni anche nei bagni pubblici dell’area mercatale di piazza Abis.
Dovrà essere garantito il controllo e la ricarica giornaliera dei predetti dispenser.
Dovrà essere affissa apposita cartellonistica agli ingressi dei mercati di avviso sulle regole del mercato e sui corretti comportamenti.
Regolamentazione posteggi isolati e piccole aree mercatali
Premessa: considerata la tipologia all’aperto e la ridotta frequentazione delle postazioni isolate non si ritiene necessario differenziare i percorsi di entrata e di uscita così come non si ritiene dover contingentare l’accesso.
L’assembramento può essere evitato limitando le persone che possono accedere al banco di vendita in funzione dello sviluppo lineare del fronte di posteggio assegnato. Si ritiene inoltre che la garanzia del corretto accesso e del rispetto del divieto assembramento possa essere raggiunto mediante il controllo del mercato da parte del personale appositamente incaricato dal
Comune.
Nelle operazioni di vendita si applicano le seguenti disposizioni:
1) è fatto obbligo alla clientela di indossare la mascherina durante le operazioni di acquisto;
2) in tutte le attività di vendita dovrà essere mantenuta la distanza
interpersonale di almeno un metro;
3) l’accesso ai posteggi potrà avvenire massimo due clienti per volta
sempreché il numero di addetti alla vendita sia in numero almeno pari ai clienti da servire;
4) è fatto divieto da parte della clientela di manipolare prodotti alimentari salvo che il venditore non metta a disposizione appositi guanti usa e getta, il titolare del posteggio dovrà in questo caso posizionare apposito contenitore per la
raccolta degli stessi dopo l’utilizzo;
5) il titolare di ogni posteggio dovrà affiggere ben visibili appositi avvisi che richiamino la clientela al rispetto dei punti da 1) a 4) secondo i modelli allegati.
Ulteriori misure a carico del titolare di posteggio:
1) si dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle
attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;
2) è fatto obbligo di utilizzo della mascherina da parte di tutto il personale addetto alla vendita. L’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
3) in ogni posteggio devono essere resi disponibili per la clientela appositi prodotti igienizzanti per le mani;
4) è fatto obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
5) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
6) è fatto divieto di vendita di beni usati (abbigliamento e calzature).
A chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 conformemente a quanto stabilito nell’art. 3 del predetto Decreto.
La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione presso il TAR Sardegna ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 104/2010, ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Alle forze di Polizia è demandata la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

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