Oristano,Il sindaco Lutzu proroga sino al 3 maggio le precedenti ordinanze

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Proroga delle precedenti ordinanze fino al 3 maggio in linea con quanto disposto dal nuovo DPCM del 10 aprile.

Lo stabilisce una nuova ordinanza del Sindaco Andrea Lutzu che conferma tutte le misure sin qui adottate, Tra le altre la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 3 maggio, la chiusura domenicale delle attività commerciali fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante, l’obbligo di rimanere in casa salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute e le limitazioni negli spostamenti con veicoli e nella conduzione degli animali d’affezione.

“Le restrizioni sono quelle ormai note a tutti che riconfermiamo e proroghiamo sino al 3 maggio secondo quanto stabilito a livello nazionale – spiega il Sindaco Lutzu -. Ancora una volta occorre rimarcare l’importanza del rispetto delle regole per arginare il dilagare del virus. I segnali che si registrano a livello nazionale inducono a pensare che le misure adottate stiano funzionando, ma occorre ancora tempo perché si possa vedere la luce in fondo al tunnel e pensare di poter tornare a una condizione di normalità. Occorre rispettare le regole e adottare ogni accorgimento utile a sconfiggere il Coronavirus, così oltre alle ormai note regole sul distanziamento tra le persone e sull’igiene personale è comunque consigliabile proteggere la bocca e il naso con la mascherina o, se non la si possiede, con una foulard, un fazzoletto o una sciarpa. Il Comune ha già distribuito migliaia di mascherine a medici, anziani, farmacisti, supermercati, associazioni di volontariato, operatori della protezione civile e della polizia locale. Nei prossimi giorni ne riceveremo altre e ne distribuiremo ancora, purtroppo non siamo ancora nella condizione di provvedere a una distribuzione generale alla popolazione, ma faremo tutto il possibile per raggiungere quante più persone possibile”.

Questo il testo integrale della nuova ordinanza emanata oggi:

Dato atto che l’articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 ha esteso
all’intero territorio nazionale le misure di cui all’articolo 1, comma 1, del DPCM dell’8 marzo 2020 che, in particolare, dispone in ordine agli spostamenti delle persone.
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 recante ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del nuovo virus.
Rilevata l’efficacia delle suddette disposizioni anche alla luce del DPCM dell’11 marzo 2020.
Evidenziato che la comunità scientifica italiana, partendo
dall’assunto che è urgente adottare misure stringenti per frenare la pandemia in tutti i paesi colpiti, ha fatto un appello ai ricercatori di tutto il mondo affinché invitino i governi degli altri paesi ad adottare misure più rigorose per contrastare la diffusione del Covid-19.
Tenuto conto che anche secondo il Consiglio di Stato l’applicazione del principio di precauzione comporta che l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione rispetto al consolidamento delle situazioni pregiudizievoli e critiche.
Esaminato il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Visto il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Richiamato il DPCM del 1 aprile 2020 che estende fino al 13 aprile 2020 le misure restrittive previste per il contenimento del contagio da COVID-19.
Esaminati il DPCM del 10 aprile 2020 che estende fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive previste per il contenimento del contagio da COVID-19 ed il relativo Allegato 1.
Richiamate le ordinanze n. 5 del 9 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, nn. 12 e 13 del 25 marzo 2020, nn. 14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 Aprile 2020 e n. 18 del 7 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di
adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica.
Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
Richiamata l’ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute il quale, in considerazione dell’evolversi della situazione
epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto necessario adottare sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.
Visto lo Statuto Comunale.
Considerato che dal 21 marzo 2020 al 3 aprile 2020 la situazione si era ulteriormente aggravata con un aumento esponenziale dei casi di contagio da Covid-19 che erano aumentati di oltre il 100% sull’intero territorio comunale.
Dato atto che dalla data della propria precedente ordinanza
sindacale n. 11 del 3 aprile 2020 ad oggi la situazione dei contagi si è stabilizzata.
Visto, comunque, il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.
Ritenuto opportuno confermare le misure adottate.
Rilevate le condizioni di contingibilità e urgenza relative
all’improcrastinabile necessità di provvedere alla cura e tutela della salute pubblica.
Richiamate le proprie precedenti ordinanze sindacali n. 9 del 21
marzo 2020, n. 11 del 3 Aprile 2020 e n. 12 del 10 aprile 2020.
Considerato che le proprie precedenti ordinanze sindacali n.
11/2020 e n. 12/2020 sopra richiamate dispongono i loro effetti
sino al 13 aprile 2020 e che per i motivi su citati è necessario
adottare un ulteriore provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica e ai fini dell’adeguamento alla vigente normativa.
Ritenuto pertanto dover procedere con estrema urgenza a reiterare le misure previste nelle suddette ordinanze al fine di arginare con ogni possibile mezzo la diffusione del contagio da COVID-19 sull’intero territorio comunale.
ORDINA

  1. Con decorrenza dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 compresi, su tutto il territorio comunale di Oristano è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni.
    Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  2. Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e comunque percorrendo il più breve tragitto
    dalla propria residenza, domicilio o dimora.
  3. Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
    a) spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
    b) nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
  4. È consentito, così come previsto dal DPCM del 10 aprile 2020, svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
  5. Per l’espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d’affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale, solo per un breve periodo di tempo e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e senza creare assembramenti.
  6. Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020 e dal DPCM del 10 Aprile 2020 e hanno l’obbligo della sospensione immediata delle tipologie di
    gioco lecito che prevedono vincite in denaro ad eccezione della vendita delle lotterie istantanee e gratta e vinci, purché l’acquirente e l’esercente si impegnino a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro e l’uso di mascherine. E’ fatto divieto all’acquirente di trattenersi presso
    la tabaccheria per grattare il biglietto.
  7. Le attività commerciali di cui all’Allegato 1 del DPCM del 10
    aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e dei distributori di carburante, saranno chiuse la domenica, con decorrenza dal 14 aprile 2020 e fino al 3
    maggio 2020 compresi salvo nuovo provvedimento.
  8. È consentito il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un almeno un metro.
  9. A chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 conformemente a quanto stabilito nell’art. 3 del predetto decreto.
  10. Di demandare alla Polizia Municipale il controllo del
    rispetto della presente ordinanza.
  11. Di trasmettere la presente ordinanza tramite pec al
    Prefetto di Oristano, Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per i seguiti di competenza in ordine alla sua esecuzione.
  12. La pubblicazione del presente provvedimento presso l’Albo Pretorio e il sito istituzionale del Comune di Oristano.
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