Sardegna. Consiglio Regionale proposta di legge per “Passaggio al sistema contributivo previdenziale”

0 0
Read Time:4 Minute, 58 Second

C’è una proposta di legge presentata il 16 ottobre scorso in Consiglio Regionale  che sa facendo discutere il web: Passaggio al sistema contributivo previdenziale, ecco il testo completo:

 CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 555

presentata dai Consiglieri regionali
AGUS – ANEDDA – BUSIA – CACCIOTTO – CARTA – CHERCHI Augusto – CHERCHI Oscar – COCCO Daniele Secondo – COCCO Pietro – COLLU – COMANDINI – CONGIU – COSSA – COZZOLINO – CRISPONI – DEDONI – DERIU – DESINI – DESSÌ – FASOLINO – FLORIS – FORMA – GAIA – LAI – LANCIONI – LEDDA – LOTTO – MANCA Pier Mario – MARRAS – MELONI Giuseppe – MELONI Valerio – MORICONI – OPPI – PERRA – PERU – PINNA – PISCEDDA – PIZZUTO – RANDAZZO – RUBIU – RUGGERI – SABATINI – SATTA – SECHI – SOLINAS – TEDDE – TENDAS – TOCCO – TUNIS – UNALI – USULA – ZANCHETTA – ZEDDA Alessandra – ZEDDA Paolo Flavio

il 16 ottobre 2018

Passaggio al sistema contributivo previdenziale

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge integra, in un punto non espressamente affrontato dalla legge regionale n. 2 del 2014, il trattamento dei consiglieri regionali. In quella circostanza il Consiglio era intervenuto a ridurre in modo consistente le indennità e i trattamenti legati all’esercizio del mandato e si era adeguato, talvolta anche oltre i limiti imposti, con rigore, agli indirizzi di restringimento della spesa pubblica per il funzionamento degli organi pubblici; aveva fra l’altro radicalmente abrogato per il futuro il cosiddetto vitalizio come trattamento pensionistico per i consiglieri cessati dal mandato.

In tal modo si è lasciata aperta una lacuna che rischia di condizionare l’accesso al mandato di tutti i cittadini in parità di condizioni. Per alcune categorie ed in particolare per i giovani, coloro che hanno carriere lavorative limitate, i lavoratori autonomi, al mandato consegue con una significativa penalizzazione della carriera pensionistica. Alcune incongruenze in fase applicativa da parte degli istituti previdenziali hanno inoltre penalizzato nella legislatura appena trascorsa in alcuni casi, consiglieri che avrebbero dovuto fruire di contributi cosiddetti figurativi (i lavoratori dipendenti posti in aspettativa per il mandato). In ogni caso col nuovo sistema pensionistico contributivo la mancanza o la riduzione dei contributi per un periodo protratto rappresenterebbe una penalizzazione che si ripercuote su tutto il tempo della pensione.

Con questa proposta, escludendo ogni ritorno al sistema dei vitalizi, si incentiva l’iniziativa volontaria dei consiglieri di aderire a trattamenti pensionistici integrativi per il periodo del mandato in modo da coprire, con costi a proprio carico e con il concorso del Consiglio, gli svantaggi che possono derivare da una ridotta o nulla contribuzione nel periodo. La stessa sarà proporzionata in base all’esigenza e alla scelta del consigliere che comunque si farà carico di una parte del costo senza che il trattamento attuale (l’indennità) risulti modificato.

Le modalità di erogazione del trattamento (età, calcolo contributivo, diritto al beneficio) sono esattamente quelle previste per il lavoratore o comunque in genere per la previdenza complementare e stabilite dalla legge statale sulla base del calcolo delle pensioni ordinarie. L’assegno integrativo si consegue all’età di legge, è calcolato attraverso il sistema contributivo e l’applicazione di coefficienti legati all’età, così come avviene per tutti coloro che vanno in pensione. In sostanza il consigliere che volontariamente aderisce ad una forma pensionistica integrativa, entro i limiti massimi definiti può a richiesta usufruire di un concorso del Consiglio regionale che si atteggia in questo caso né più né meno come un datore di lavoro che concorre ai contributi. Attraverso una adesione volontaria e per iniziativa dei singoli si colma una lacuna che potrebbe penalizzare coloro che si impegnano nel mandato elettorale. La misura riprende quella forse più virtuosa tra le iniziative di altre regioni che hanno già provveduto analogamente; la proposta che si avanza si caratterizza per un massimo margine di volontarietà e per lasciare al singolo consigliere la gestione del rapporto previdenziale, ponendogli l’onere di dimostrare la durata e la effettiva costanza del rapporto col sistema pensionistico integrativo prescelto.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche alla legge regionale 2 del 2014. Contributo per l’accensione di pensione integrativa volontaria dei consiglieri regionali a copertura del periodo di mandato consiliare

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2014 n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Ai consiglieri regionali non compete alcun assegno vitalizio. Il Consiglio regionale eroga un contributo ai consiglieri che versano contributi volontari a favore di una posizione previdenziale complementare anche individuale tra quelle di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari); il contributo è dovuto per il periodo della durata del mandato nella misura massima pari all’aliquota a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 2 comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) rapportata all’indennità consiliare, a fronte di un effettivo versamento al fondo da parte del consigliere di una somma pari all’aliquota a carico del lavoratore ai sensi della medesima norma; il contributo è ridotto a fronte a versamenti di somme inferiori mantenendo inalterata la proporzione.
5 ter. Il contributo è erogato a richiesta dell’interessato a fronte della dimostrazione del contratto in essere e delle ricevute delle somme versate.”.

2. Per la legislatura in corso il contributo di cui al comma 1 è erogato in unica rata nell’anno 2018, in misura complessiva massima pari a quella che si sarebbe erogata per l’intera legislatura, fermi restando i requisiti dell’effettivo versamento della somma a carico del consigliere e della medesima proporzione prevista dal comma 1.

Art. 2
Prima applicazione

1. In fase di prima applicazione e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’interessato in possesso dei requisiti di cui al comma 5 ter della legge regionale n. 2 del 2014, come introdotto dall’articolo 1, può presentare al Consiglio regionale apposita richiesta per l’erogazione del contributo. Le spese per l’attuazione della presente legge sono valutati in euro 5.882.000 per l’anno 2018 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni successivi, e gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale della Sardegna. Alle stesse si fa fronte attingendo alle risorse del bilancio interno del Consiglio regionale.

print

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *