Sardegna. Nuova ordinanza: controllo temperatura ai passeggeri in arrivo e in partenza

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Nuova ordinanza, la n.25 del 23 maggio 2020, del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, – Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna.

Tra le disposizioni:
➡️ controllo della temperatura ai passeggeri in arrivo e in partenza negli scali portuali e aeroportuali
➡️ divieto di imbarco se la temperatura è uguale o superiore a 37,5 °C

Le disposizioni sono valide fino al 2 giugno e non riguardano la proposta sul certificato di negatività (passaporto sanitario)

Leggi l’ordinanza n.25 del 23 maggio⤵️
https://bit.ly/2A0PUL8

ORDINA
ART. 1) Le società di gestione degli aeroporti del territorio della Regione Sardegna provvedono alla misurazione della temperatura per tutti i passeggeri in partenza e in arrivo da destinazioni extraregionali. Ai passeggeri in partenza è vietato l’imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. È onere dei sanitari delle autorità aeroportuali dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n.159 del 04 marzo 2020.
ART. 2) L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvede alla
misurazione della temperatura per tutti i passeggeri imbarcati su navi in
partenza e in arrivo da destinazioni extraregionali. Ai passeggeri in
partenza è vietato l’imbarco nel caso venga rilevata una temperatura
uguale o superiore a 37,5°C. È onere dei sanitari dell’Autorità di Sistema

Portuale del Mare di Sardegna dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n.159 del 04 marzo 2020.

Le compagnie di navigazione operanti sulle rotte da e per la
Sardegna possono provvedere, sulla base di specifici accordi con la
Regione, alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri prima
dell’imbarco sulle proprie navi, vietando l’imbarco se viene rilevata una
temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Il personale dei competenti
USMAF/SANS, laddove la temperatura debba essere misurata prima
dell’imbarco a cura delle compagnie di navigazione, accerta che i rispettivi armatori delle navi in arrivo in Sardegna abbiano eseguito all’imbarco i controlli sanitari su tutti i passeggeri, comunicando con almeno 12 ore di anticipo le eventuali violazioni alla Sala operativa della protezione civile regionale.
ART. 3) L’accesso al territorio regionale dei soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti Marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, è subordinato alle procedure autorizzatorie di cui all’ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dalle ordinanze n.13 del 25.03.2020, n.15 del 3.04.2020, n.19 del 13 aprile 2020, n.20 del 2 maggio 2020 e n.23 del 17 maggio 2020. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell’ordinanza n.23 del 17 maggio 2020.
ART. 4) I comandanti o gli armatori delle unità di cui al precedente articolo 3, i soggetti concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe, nonché l’Autorità marittima competente per territorio, anche avvalendosi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per gli ambiti territoriali di propria competenza, sono tenuti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 3 da parte dei soggetti che accedono in Sardegna. Gli stessi concessionari e l’Autorità marittima comunicano le unità in arrivo al Comune, alla Questura e all’articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della protezione civile.
ART. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 24 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020, salvo proroga esplicita.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).

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