Volo aereo cancellato o in ritardo: quando si ha diritto ad essere risarciti?

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Quest’estate chi ha deciso di concedersi un viaggio via aereo, magari quel tanto desiderato viaggio della vita potrebbe essersi imbattuto in voli cancellati, scioperi del personale di terra così come di bordo e, nel peggiore dei casi, nello spauracchio dell’overbooking, vale a dire l’eccedenza di prenotazioni rispetto ai posti. Già perché da giugno ad oggi sono stati cancellati oltre mille voli in tutta Europa. Voli che hanno lasciato a terra migliaia di passeggeri. Nonostante la crescita dell’8,7% del mercato del trasporto aereo, nel primo semestre del 2018. Stando a quanto diffuso da Enav, l’Ente nazionale per l’aviazione civile.  In questi casi quali sono i nostri diritti? O meglio, quand’è che si ha diritto ad essere risarciti nel caso in cui il nostro volo viene cancellato? 

Il regolamento europeo – Non tutti sanno che l’Unione europea ha varato ben 14 anni fa un regolamento con misure incisive a tutela dei passeggeri aerei. Il regolamento 261 del 2004 si applica a tutti i passeggeri che partono da uno stato membro dell’Ue o per un paese dell’Ue da uno stato terzo con una compagnia europea. 

E prevede che per il ritardo – orario di arrivo pari o superiore alle tre ore rispetto a quelle programmate – ci sia una compensazione pecuniaria. 250 euro per distanze fino a 1.500 chilometri, 400 euro per quelle fra i 1.500 e i 3.500 chilometri e per i voli intraeuropei di oltre 1.500 chilometri; 600 euro, invece, per tratte superiori ai 3.500 chilometri. Se il ritardo o la cancellazione sono stati causati da una circostanza straordinaria, come uno sciopero, condizioni climatiche avverse o altre cause non imputabili al vettore, allora non si ha diritto a richiedere alcun risarcimento. Ovviamente, il diritto all’assistenza deve essere garantito. Pasti e bevande, più eventuale pernottamento in hotel compresi i costi di trasferimento devono essere compresi. 

C’è poi il caso che si verifichi un overbooking e a quel punto al passeggero spettano assistenza e trasferimento sul primo volo utile possibile o in data successiva, ma perdendo l’assistenza. Senza dimenticare la compensazione, uguale alla precedente o ridotta al 50%, se il volo alternativo prevede un arrivo con ritardo di meno di due ore per distanze entro i 1.500 chilometri, meno di 3 ore per il secondo scaglione o meno di quattro per l’ultimo. 

Stessa cosa vale per la cancellazione del volo. Anche qua, il risarcimento non spetta se la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali. Niente rimborso anche se della cancellazione del volo il passeggero è stato informato con almeno 14 giorni d’anticipo o se le variazioni, comunicate entro 7 giorni, comportano slittamenti di due ore per la partenza e di quattro per l’arrivo. Uguale per i cambiamenti di orario più limitati, anche se comunicati a meno di una settimana. Infine, c’è una compensazione anche per lo spostamento in una classe inferiore. 

Come fare per incassare? Bisogna contattare direttamente le compagnie aeree prescelte e fare tutta la trafila. Esistono poi anche apposite piattaforme web e siti on line che promettono di aiutare gli sventurati passeggeri sull’orlo di una crisi di nervi, ma occorre fare massima attenzione! La procedura di solito funziona così: si fornisce tramite modulo online il numero del volo, la carta d’imbarco e altre prove con la descrizione dell’accaduto e dell’assistenza più o meno ricevuta, i dati personali e poi gli estremi per l’accredito.

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