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Aggiornamenti proroga scadenze di revisione automezzi, patente di guida e carta di qualificazione del conducente

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In base alle domande più frequenti la Polizia di Sato ha sintetizzato con alcuni esempi le norme entrate in vigore.

Patente e revisione veicolo

1) Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?
Sì. Per i veicoli immatricolati in Italia, il quadro è il seguente.

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito «ripetere» (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

2) Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?
Si. Per effetto del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, cosi come modificato dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata in data 3 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, e vista la proroga dello stato di emergenza sino al 30 aprile 2021:

Restano invariate, invece, le disposizioni di cui all’art. 104 del decreto legge 18/20201 per le quali, ai soli fini dell’utilizzo come documenti di riconoscimento sul territorio nazionale, le patenti di guida in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono da considerarsi valide sino al 30 aprile 2021

3) Per chi ha l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza come e quando può rinnovarlo?

Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera’ a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 29 luglio 2021.

Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 29 luglio 2021.

4) Per chi è in possesso della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza, la proroga è la stessa delle patenti di guida?

Si per le CQC valgono le stesse proroghe previste per le patenti di guida.

5) Carta d’identità

Ho la carta d’identità scaduta. E’ prevista una proroga?

Si. Vista la proroga dello stato di emergenza, tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

6) Permesso di soggiorno

È stata prorogata la validità dei permessi di soggiorno?

Si. Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stato previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità sino al 31 agosto 2020.

7) Autorizzazioni di polizia

E’ stata prorogata la validità delle autorizzazioni di polizia come ad esempio la licenza per il porto d’armi?

Si. L’intervenuta proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021 comporta conseguentemente che le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, scadute tra il 31 gennaio e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla scadenza dello stato di emergenza stesso.

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