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Bonus mobili, istruzioni per l’uso

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Il bonus mobili è riconosciuto ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e consiste in una

detrazione del 50 %, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l’acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:

mobili,

grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,

forni di classe non inferiore ad A, anche se effettuate all’estero.

Le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, ossia le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati. Per ottenere il bonus è dunque necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili. I contribuenti possono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia. Non è dunque necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di recupero del patrimonio edilizio (bonifico soggetto a ritenuta). È altresì ammesso il pagamento mediante carte di credito o carte di debito Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

Giorgio Lecis

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