Covid-19 – Informazioni per i viaggiatori

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Il 3 dicembre, è stato approvato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che contiene disposizioni per il territorio nazionale e per gli spostamenti da/per l’estero, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.

Limitazioni sul territorio nazionale 

Misure di contenimemto specifiche sono state adottate per il periodo delle festività natalizie, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, per tutto il territorio nazionale:

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, è vietato,  nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle  giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio  2021  è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessità, ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del  1°  gennaio  2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
  • Limitazioni da Regione a Regione. Regioni e Province autonome in Italia sono classificate in tre aree – rossa, arancione, gialla – corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche limitazioni. La classificazione avviene in base a Ordinanze del Ministero della Salute. Consulta la pagina Covid-19 Situazione in Italia per conoscere la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree e le Faq sulle restrizioni nel sito del Governo con la sintesi delle misure per le aree gialla, arancione e rossa.


Spostamenti da e per l’estero 

Il DPCM 3 dicembre 2020 continua a basarsi su elenchi di Paesi (Allegato 20) per i quali sono previste differenti limitazioni.

Consulta gli elenchi con le informazioni per gli spostamenti da e per l’estero:

  • Elenco A – Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
  • Elenco B – Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all’ Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020.
  • Elenco C –  Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
  • Elenco D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay
  • Elenco E – Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Per informazioni 

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