Parto imminente?Limite di velocità superato? Niente multa!

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Un’imminente parto.una corsa veloce verso l’ospedale a rovinare la festa arriva l’autovelox che, vigile e impeccabile, registra l’eccesso di velocità e multa il frettoloso papà. Da qui il dubbio: correre in auto perché la propria moglie ha le doglie è legittimo? O meglio, è possibile farsi togliere la multa se ci si sta recando in ospedale perché – a quanto sembra dai sintomi (salvo poi verificare che si tratti di un falso allarme) – il bambino sta per nascere? La risposta, favorevole all’automobilista, è scritta in una sentenza del giudice di pace di Agropoli:

-la condotta illecita posta perché obbligati da uno stato di necessità, per salvare sé o altri da un pericolo imminente consente di perdonare non solo i reati, ma anche gli illeciti amministrativi come, appunto, le violazioni del codice della strada. L’importante è dare prova che il conducente:

non si sia messo volontariamente nella situazione di pericolo;
che vi sia un’effettiva situazione di urgenza;
che la situazione non consentiva altri comportamenti alternativi più “leciti” rispetto a quello (illecito) adottato. In buona sostanza deve risultare che il pericolo non fosse altrimenti evitabile se non con la condotta contestata;
che la gravità dello stato di necessità sia proporzionata al comportamento: non per del sangue dal naso si può arrivare a sfiorare i 200 km/h, visto che nessuno è mai morto per un capillare apertosi.
In buona sostanza, per tornare all’esempio del papà che guida come un pazzo per assicurare la moglie alle cure del ginecologo, conta il fatto che l’uomo abbia ritenuto che vi fosse, effettivamente, il rischio di una gravidanza in auto. A prescindere poi dal fatto che il sanitario accerti successivamente la nascita non era così imminente.

Un altro esempio è quello di un’aritmia cardiaca: chi teme l’imminente infarto e, per questo, si affretti al pronto soccorso, è legittimato a farsi togliere la multa, anche se poi si è trattato di una semplice fibrillazione.

Dunque, la causa di giustificazione opera anche in caso di falso allarme per il parto (o qualsiasi altro pericolo sanitario) perché l’esonero dalla responsabilità opera anche di fronte all’erronea persuasione di trovarsi in uno stato di necessità, a patto che la convinzione sia ingenerata da circostanze oggettive, come ad esempio le doglie della donna alla vigilia del parto

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