Risparmio, le dieci regole per non venire fregati nel 2016

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UNITA32_20150917165843511-1024x709L’Associazione bancaria italiana, dodici associazioni di consumatori, e la Febaf hanno messo a punto una guida per spiegare le novità che dal 2016 regoleranno la gestione della crisi delle banche europee con l’introduzione del Bail in. Ecco la sintesi, in dieci punti, proposta dal Corriere della Sera.

Perché sono state introdotte le nuove regole europee – Per gestire un’eventuale crisi bancaria, partendo dal presupposto che il costo della crisi va sostenuto all’interno della banca stessa, come accade per le altre imprese.

Cosa prevedono le nuove regole – Il rafforzamento delle misure preventive a cui ogni banca dovrà attenersi. Le autorità potranno intervenire per sostituire gli organi amministrativi .

Cosa succede se la prevenzione non basta – In caso di crisi bancaria le autorità preposte alla gestione delle crisi (Bce e Banca d’Italia) avranno a disposizione un insieme di misure straordinarie, in base alla gravità.

Cos’è la procedura di risoluzione – Tra i vari strumenti c’è il cosiddetto Bail-in o salvataggio interno.

Come funziona il Bail-in – Il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate.

A quali strumenti bancari si applica il Bail-in – Il principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale risanamento: gli azionisti sono dunque i primi chiamati a intervenire. A seguire viene coinvolto chi possiede azioni di risparmio e obbligazioni convertibili; titoli subordinati senza garanzia; crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite; depositi superiori a 100 mila euro di persone fisiche, solo per la parte eccedente i 100 mila euro.

Cosa succede ai contanti e ai depositi fino a 100mila euro – Nulla. Fino a 100 mila euro, conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono tutelati dai fondi di Garanzia dei depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia. Oltre la soglia dei 100 mila euro, i depositi non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca.

Cosa succede ai conti co-intestati – Nel caso di un conto cointestato a due persone l’importo massimo garantito è 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque 100 mila.

Quali strumenti sono esclusi dal Bail-in – Oltre ai depositi fino a 100 mila euro sono esclusi dal Bail-in le obbligazioni bancarie garantite; i titoli depositati in un conto titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta); le cassette di sicurezza.

Retroattività del Il Bail – In caso di crisi di una banca il Bail-in si può applicare anche agli strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima del gennaio 2016.

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