Esenzione IRPEF per reddito da terreni per coltivatori diretti e IAP

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La proposta di Legge di Bilancio 2017, approvata alla Camera il 28 novembre 2016, allo scopo di favorire lo sviluppo del settore agricolo introduce un’importante agevolazione a favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP). All’Articolo 11 (Abolizione IRPEF per IAP e CD) è prevista l’esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017- 2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Coltivatori diretti

È considerato coltivatore diretto quel soggetto che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame. (Art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 e Art. 2083 del codice civile)

Imprenditore Agricolo Professionale

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce l’imprenditore agricolo professionale come colui che sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Le suddette percentuali, per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, sono ridotte al 25%. Pertanto, perché l’imprenditore assuma la qualifica di IAP, oltre a possedere le competenze e conoscenze professionali specifiche devono sussistere entrambe le condizioni.

La qualifica di IAP può essere assunta anche dalla società.

Redditi dominicali e agrari

Oggetto della presente disposizione sono i redditi dominicali e agrari determinati sulla base delle risultanze catastali ricordando che:

i redditi dominicali dei terreni, sono da attribuire al proprietario del terreno (dominus) o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31 TUIR);

reddito agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario (artt. 32-35 TUIR)

Giorgio Lecis

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