La Legge di Stabilità 2015, ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato, destinato a sostituire i precedenti regimi previsti per soggetti di minori dimensioni. Il regime introdotto, denominato “Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o regime forfettario, prevede una determinazione particolarmente
semplificata del reddito, attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi; il reddito, così determinato, è assoggettato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP, con aliquota del 15%; non è riconosciuta la deduzione analitica di costi/spese.
Nuovi limiti per i ricavi
Sulla base del disegno di Legge di Stabilità 2016 tale regime subirà una serie di modifiche. Vediamo quali.
La possibilità di accedere al regime forfettario è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all’attività d’impresa o professionale esercitata. Sulla base del testo del disegno di Legge di Stabilità 2016 le soglie di ricavi e compensi che consentono di accedere al regime sono state elevate di 10mila euro e raggiungono i 30mila euro per le attività professionali ed equiparate
Le nuove soglie divise per attività sono quelle esposte nella tabella seguente.
Tipologia di attività Limite dei Ricavi Nuovo Limite 2016
Commercio (al dettaglio e all’ingrosso) 40.000 50.000
Commercio di alimenti e bevande Commercio ambulante di alimenti e bevande 30.000 40.000
Commercio ambulante non alimentare 20.000 30.000
Costruzioni e attività immobiliari 15.000 25.000
Intermediari del commercio 15.000 25.000
Servizi di alloggio e di ristorazione 40.000 50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,
servizi finanziari ed assicurativi 15.000 30.000
Altre attività economiche 20.000 30.000
Industrie alimentari e delle bevande 35.000 45.000
Contributi INPS ridotti
La Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto una misura agevolativa in ambito previdenziale, che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui all’articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990 viene sostituita integralmente dal comma77 della Legge di Stabilità.
In virtù delle modifiche apportate si prevede che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dallo stesso DDL la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia:
“ridotta del 35 per cento”.
A partire dal 2016, stando all’interpretazione letterale della norma, pertanto i forfettari che volessero adottare il regime Inps agevolato:
torneranno a pagare i contributi previdenziali in corso d’anno alle normali scadenze trimestrali nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 35 per cento.
Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente
Forfettari e lavoro dipendente
Possono accedere al nuovo regime i contribuenti che nell’anno precedente abbiano conseguito redditi d’impresa, di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tale verifica non va effettuata nei casi in cui:
il rapporto di lavoro sia cessato;
la somma dei redditi d’impresa, o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l’importo di € 20.000.
In questi due casi, quindi, i contribuenti possono comunque accedere al regime, purché rispettino gli altri requisiti, senza dover verificare la prevalenza. Nel DDL di Stabilità per il 2016 è prevista l’abrogazione della vigente disposizione con la sostituzione di un nuovo requisito di accesso secondo cui è possibile dal 2016 rientrare nel regime forfettizzato per:
i dipendenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro di ammontare non superiore a 30mila euro (condizione che dovrebbe riguardare anche i pensionati).
Start up
Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) e che intraprendono un’attività “nuova”, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è ridotto di 1/3 per l’anno di inizio attività e per i due successivi (equivale ad applicare l’aliquota del 10%).
L’attività è considerata “nuova”, analogamente a quanto previsto per l’adozione del regime dei minimi, se rispetta le seguenti condizioni:
• il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
• qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario.
Sulla base del testo del disegno di Legge di Stabilità 2016 dal 2016, si applicherà, invece:
l’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.
È stata, quindi, riprodotta la stessa disciplina del regime dei minimi, eliminando, però, la precedente previsione del prolungamento dell’applicazione dello stesso fino al compimento del 35° anno di età. Sarà, naturalmente, possibile continuare a fruire del regime forfettario anche negli anni successivi, applicando, però, l’aliquota del 15 per cento.
Confronto minimi e forfettari start up
Per il contribuente che intende aprire la partita Iva in alternativa alla tassazione ordinaria, fino alla fine di quest’anno è possibile scegliere tra due regimi fiscali diversi:
• quello dei minimi con imposta sostitutiva al 5%;
• quello forfettario con l’aliquota al 15% (ridotta per le start up).
A partire dal 2016 però si applicherebbero le modifiche al regime forfettario previste dal DDL di Stabilità per il 2016 che il Parlamento approverà nelle prossime settimane.
Modifiche, che sulla base di quanto esposto precedentemente, avrebbero:
due punti forti
1 – l’innalzamento della soglia dei ricavi per poter entrare (e restare) nel regime agevolato;
2 – la tassazione ulteriormente ridotta quinquennale per le start up;
un punto debole:
• il ritorno del minimale contributivo sul reddito forfettario degli artigiani e commercianti ma con una riduzione del 35 per cento.
Oltre alla verifica dei presupposti per l’accesso per la quale non può essere fatta un’analisi della convenienza, facendo un confronto del carico fiscale tra regime dei minimi e forfettari start up (con le nuove regole) si evidenzia che:
minimi i vantaggi fiscali:
tassazione sostitutiva del 5% sul reddito (inteso come ricavi meno costi), che sostituisce Irap, Irpef e addizionali su un reddito calcolato analiticamente;
non soggezione agli Studi di Settore;
nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle;
sulle fatture non andrà addebitata l’Iva;
forfettario start up i vantaggi fiscali:
diritto a fruire di una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 5% (per i primi 5 anni di attività), che sostituisce Irap, Irpef e addizionali, su un reddito calcolato forfettariamente;
riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti per artigiani e commercianti;
non soggezione agli Studi di Settore;
nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle;
sulle fatture non andrà addebitata l’Iva.
In conclusione
I due regimi presentano quindi caratteristiche abbastanza simili. La grossa differenza è data dalla determinazione di un reddito forfettario oppure analitico. Considerato che la percentuale di costi forfettariamente riconosciuta è variabile in relazione all’attività economica, per ciascuna posizione va verificata l’incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfettaria. È chiaro che, per chi ha molti costi ed un’attività quasi in perdita, sarà più conveniente il regime dei minimi, per cui il reddito è “ricavi meno costi”; al contrario, per chi ha poche spese può essere più utile il forfettario, con un coefficiente che decurta il reddito, a prescindere dai costi effettivi.
Per gli artigiani e commercianti sarà poi necessario tenere contro anche dell’onere contributivo ridotto del 35%.
Giorgio Lecis
fonte: www.sardegnareporter.it