Scadenze – la novità più rilevante del mese di maggio del 2017 è la comunicazione telematica delle liquidazioni iva relativa ai primi tre mesi del 2017 o al 1 trimestre per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente. Vediamo, in ordine di data, quali solo le scadenze più importanti:
02 MAGGIO 2017
INPS – Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati
INPS – Invio denuncia trimestrale retribuzioni lavoratori agricoli
Da oggi si può trasmettere il 730/2017 precompilato confermando i dati proposti dall’Agenzia oppure apportando eventuali modifiche e/o integrazioni
16 MAGGIO 2017
INPS CONTRIBUTI IVS – Versamento contributi minimi obbligatori artigiani e commercianti
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e lavoro autonomo
CODICE TRIBUTO:
1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
1002 – Ritenute su emolumenti arretrati
1004 – Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1012 – Ritenute su indennità per cessazione di fine rapporto
1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo
INPS – Versamento contributi lavoratori dipendenti
INPS – Versamento contributi gestione separata collaboratori
IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile
IVA – Liquidazione e versamento Iva 1 trimestre 2017 (con la maggiorazione del 1%)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile
INPGI – Versamento contributi e invio denuncia
22 MAGGIO 2017
ENASARCO – Versamento contributi preponenti nel rapporto di agenzia relativi al 1 trimestre 2017
25 MAGGIO 2017
INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili
ENPAIA – Denuncia e versamento contributi aprile 2017
31 MAGGIO 2017
INPS – Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati
Trasmissione liquidazione periodica IVA: Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto, con il “nuovo” art. 21-bis del D.L. 78/2010, l’obbligo per i soggetti passivi Iva di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali). In particolare, l’invio della nuova comunicazione:
- deve avvenire anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito;
- deve avvenire trimestralmente, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche del contribuente (mensili o trimestrali);
- dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero (si pensi, ad esempio, alla liquidazione di un agricoltore in regime speciale).
ADEMPIMENTO: Invio comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al I° trimestre 2017 (Gennaio – Febbraio – Marzo).
MODALITA’: Analogamente al “nuovo” spesometro trimestrale, la presentazione della comunicazione in esame va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Giorgio Lecis