Aggiornamenti proroga scadenze di revisione automezzi, patente di guida e carta di qualificazione del conducente

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In base alle domande più frequenti la Polizia di Sato ha sintetizzato con alcuni esempi le norme entrate in vigore.

Patente e revisione veicolo

1) Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?
Sì. Per i veicoli immatricolati in Italia, il quadro è il seguente.

  • se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
  • se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020 (per la circolazione fuori dall’Italia sono esclusi dalla proroga i veicoli delle categorie L, O1 e O2);
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il mese di marzo 2020 e il mese di agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia (per la circolazione fuori dall’Italia sono esclusi dalla proroga i veicoli delle categorie L, O1 e O2);
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il  mese di settembre 2020 ed il mese di giugno 2021, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i dieci mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia (per la circolazione fuori dall’Italia sono esclusi dalla proroga i veicoli delle categorie L, O1 e O2 per i quali vale la deroga solo per la circolazione sul territorio italiano sino al 31 dicembre 2020 se la revisione scade nel mese di settembre e sino al 28 febbraio 2021 se la revisione scade nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2020 e il mese di dicembre)

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito «ripetere» (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

2) Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?
Si. Per effetto del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, cosi come modificato dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata in data 3 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, e vista la proroga dello stato di emergenza sino al 30 aprile 2021:

  • la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza il 31 gennaio 2020, è prorogata fino al 29 luglio 2021 solo per la circolazione sul territorio nazionale;
  • la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, solo per la circolazione sul territorio nazionale, è prorogata fino al 29 luglio 2021, per la circolazione sul resto del territorio dell’UE è prorogata per i tredici mesi successivi alla scadenza e comunque non oltre il 1° luglio 2021;
  • la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 ed il 29 settembre 2020, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE (compresa l’Italia) è prorogato fino al 29 luglio 2021;
  • la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 30 settembre 2020 ed il 30 giugno 2021, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE (compresa l’Italia) è prorogato per i dieci mesi successivi alla scadenza.

Restano invariate, invece, le disposizioni di cui all’art. 104 del decreto legge 18/20201 per le quali, ai soli fini dell’utilizzo come documenti di riconoscimento sul territorio nazionale, le patenti di guida in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono da considerarsi valide sino al 30 aprile 2021

3) Per chi ha l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza come e quando può rinnovarlo?

Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera’ a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 29 luglio 2021.

Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 29 luglio 2021.

4) Per chi è in possesso della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza, la proroga è la stessa delle patenti di guida?

Si per le CQC valgono le stesse proroghe previste per le patenti di guida.

5) Carta d’identità

Ho la carta d’identità scaduta. E’ prevista una proroga?

Si. Vista la proroga dello stato di emergenza, tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

6) Permesso di soggiorno

È stata prorogata la validità dei permessi di soggiorno?

Si. Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stato previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità sino al 31 agosto 2020.

7) Autorizzazioni di polizia

E’ stata prorogata la validità delle autorizzazioni di polizia come ad esempio la licenza per il porto d’armi?

Si. L’intervenuta proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021 comporta conseguentemente che le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, scadute tra il 31 gennaio e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla scadenza dello stato di emergenza stesso.

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