Da Cdm via libera al ddl Nordio, via l’abuso d’ufficio

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Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma presentata dal guardasigilli Carlo Nordio che tra l’altro cancella il reato di abuso d’ufficio e pone limiti al potere di appello del pm.

Ho sentito inesattezze sul vuoto di tutela che si realizzerebbe con l’abolizione dell’abuso d’ufficio che non c’è affatto, il nostro arsenale è il più agguerrito d’Europa”.

Lo ha detto il ministro della Giustizia Nordio nella conferenza stampa al termine del Cdm.

Nella riforma approvata dal Cdm non c’è’ “un bavaglio alla stampa”, ha assicurato Nordio.

“Spero che l’approvazione della riforma avvenga nel più breve tempo possibile. Mi auguro che l’opposizine sia fatta in termini razionali e non emotivi. Il Parlamento deve essere disposto ad ascoltare. Il mio auspicio è che si argomenti con le ragioni del cervello”, ha aggiunto Nordio.

Abrogazione del reato di abuso d’ufficio e modifiche al reato di traffico d’influenze illecite

Si abroga la fattispecie dell’abuso d’ufficio (articolo 323 del codice penale) e si introduce un’ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis), che rispetto alla norma precedente, prevede, tra l’altro, che:

  • le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);
  • le relazioni devono essere sfruttate “intenzionalmente”;
  • l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica;
  • il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);
  • il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.

Si rendono applicabili anche per il traffico d’influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Si estende al traffico d’influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale.

 

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