Fluminimaggiore. Testata ad un giocatore: DASPO di 5 anni al guardalinee

0 0
Read Time:2 Minute, 1 Second

Fluminimaggiore. Il 21 ottobre 2018 verso le ore 18,20, presso il campo ‘Marco Peloso’ di Fluminimaggiore, in occasione dell’incontro di calcio A.S.D. Buggerru-Monreale Calcio, del Campionato Lega Nazionale Dilettanti, un Assistente arbitrale di parte, designato dalla Società del Buggerru, con funzioni di guardalinee (così come previsto per le Serie inferiori), al 19° minuto del 2° tempo dell’incontro, per futili motivi, colpiva al volto con una testata un giocatore della squadra ospite (uscito dal gioco al primo tempo e dedito al recupero dei palloni a bordo campo) il quale in seguito al colpo è caduto a terra  riportando lesioni a livello zigomatico giudicate guaribili con 7 giorni di cure

L’episodio ha scatenato tensione tra le tifoserie che hanno iniziato ad agitarsi con tentativi di scavalcamento del recinto di gioco, pertanto il direttore di gara decretava la sospensione dell’incontro al 24° minuto del secondo tempo.
I Capitani delle due squadre, invitati dall’arbitro a ristabilire l’ordine, non riuscivano nell’intento, poiché sugli spalti il clima di violenza e di tensione andava degenerando, l’arbitro decretava il termine anticipato della gara.
Due appartenenti all’Arma dei Carabinieri, presenti alla gara e liberi dal servizio, trovandosi sugli spalti scendevano in campo adoperandosi per sedare gli animi.
In relazione all’episodio il Questore di Cagliari ha dato quindi disposizioni alla Divisione Polizia Anticrimine affinchè venisse avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione della misura di prevenzione incaricando la D.I.G.O.S. di svolgere necessari approfondimenti per ricostruire l’intera vicenda.
Le indagini hanno consentito di accertare la condotta violenta del guardalinee, 46enne di Fluminimaggiore, per questo il Questore di Cagliari ha emesso nei suoi confronti un DASPO in virtù del quale per i prossimi 5 anni non potrà più accedere all’interno di tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del calcio a qualsiasi livello agonistico, serie professionistiche e dilettantistiche, nonché campionati giovanili, comprese le manifestazioni amichevoli e per finalità benefiche (con arbitri federali), calendarizzate e pubblicizzate, nonché alle partite della nazionale italiana e delle squadre italiane che verranno disputate nel territorio nazionale e all’estero.
La gravità del provvedimento si fonda sulla considerazione che in quanto ‘Assistente arbitrale di parte’, peraltro designato dalla squadra ospitante, avrebbe dovuto costituire guida e riferimento nell’assolvimento dei doveri di comportamento e rispetto, sia nei confronti dei giocatori che nei confronti dei tifosi.

print

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *